Per la risoluzione delle problematiche relative al contratto di fornitura, i clienti hanno a disposizione strumenti di risoluzione extragiudiziale delle controversie, definite ADR (Alternative Dispute Resolution). L’Autorità di Regolazione per l’energia Reti e Ambiente, con la delibera 620/2015/E/com ha istituito l’elenco degli organismi ADR ai sensi dell’articolo 141decies del Codice del Consumo. Il Servizio di Conciliazione, istituito dall’Autorità, è iscritto negli elenchi ADR europei e prevede l’intervento di un conciliatore appositamente formato in mediazione ed energia che aiuta le parti a trovare un accordo. Il Cliente o Utente finale che intende attivare la procedura può presentare la domanda di conciliazione, direttamente o mediante un delegato, anche appartenente alle associazioni dei consumatori o di categoria, dal quale decida di farsi rappresentare, solo dopo aver inviato il reclamo all’Operatore o Gestore e questi abbia riscontrato con una risposta ritenuta insoddisfacente o siano decorsi 50 giorni dall’invio del predetto reclamo. L’attivazione della procedura di conciliazione è condizione necessaria per un eventuale ricorso alla tutela in sede giudiziale
Per maggiori informazioni e per l’attivazione del Servizio Conciliazione dell’Autorità si rimanda al link https://www.arera.it/it/consumatori/conciliazione.htm.